RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RUMORE IN AMBIENTI LAVORATIVI

 
 

INTRODUZIONE

Circa un terzo dei lavoratori in Europa è esposto a livelli di rumore potenzialmente pericolosi per almeno un quarto dell’orario di lavoro. E non è a rischio esclusivamente chi lavora nelle industrie pesanti. Il rumore può rappresentare un problema in molti ambienti di lavoro, dalle fabbriche alle aziende agricole, dai call center alle sale per concerti. Inoltre, la perdita dell’udito causata dal rumore rappresenta circa un terzo di tutte le malattie professionali.




Il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) entrato in vigore il 1 gennaio 2009, ha definito gli obblighi di valutazione e gestione del rischio rumore, dando attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). La valutazione del rischio rumore è quindi parte integrante del documento di valutazione dei rischi sul lavoro. Il limite di esposizione è pari a 87 db(A). In adempimento alla legge poi 'il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione' (art. 49/sexies).




La legge fissa tre soglie di rumore (80, 85 e 87 dbA) che permettono di individuare le seguenti quattro classi di esposizione al rumore per i lavoratori:




Classe di rischio 0: RISCHIO ASSENTE


Classe di rischio 1: RISCHIO LIEVE


Classe di rischio 2: RISCHIO CONSISTENTE


Classe di rischio 3: RISCHIO GRAVE



La legge dispone che il datore di lavoro è comunque tenuto a ridurre al minimo il rumore prodotto, anche se inferiore alla soglia di 80 dBA. Quando poi viene superata la soglia di 80 dBA, intervengono delle disposizioni specifiche in termini di informazione, controllo sanitario periodico e uso di mezzi di protezione individuali.



GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Valutazione del rischio rumore: in base all'articolo 190, ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio rumore presente nella propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti a rischio ed i relativi luoghi di lavoro e attuare se necessario gli interventi preventivi e protettivi previsti dal decreto  legge.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L'uso dei mezzi di protezione individuale dell'udito (cuffie, archetti, inserti auricolari) è regolato dall'art. 193 del decreto 81/2008 che stabilisce l'obbligo di metterli a disposizione per livelli di esposizione quotidiana al rumore superiori a 80 db(A) e l'obbligo d'uso per livelli superiori a 85 db(A).



 

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